Art. 5.
(Metodo democratico).

      1. Ai fini della presente legge, elementi costitutivi del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, che il partito deve osservare nello statuto e in ogni atto assunto dagli organi di cui al capo II, sono:

          a) il diritto di ciascun iscritto di godere degli stessi diritti e degli stessi doveri, di partecipare alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, di poter far parte degli organi collegiali secondo le modalità previste dallo statuto;

          b) le garanzie del pluralismo interno e il riconoscimento formale delle minoranze e del loro diritto di essere presenti in tutti gli organi collegiali e negli organi di garanzia;

          c) la segretezza del voto;

          d) la temporaneità delle cariche;

          e) l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive, nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia e nelle candidature alle elezioni.

      2. Costituiscono danno grave, ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, la mancata convocazione, secondo le modalità previste dallo statuto, alle riunioni di organi collegiali di cui l'iscritto fa parte e ogni altro comportamento che ostacola o impedisce l'effettiva partecipazione alle discussioni e alle votazioni.

 

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